Nei primi mesi del 2017, come noto, è stata emanata la cosiddetta Legge Gelli, chiamata così per il nome del suo promotore l’On. Federico Gelli, Questa importante svolta normativa, molto attesa nel settore sanitario, ha comportato notevoli cambiamenti del sistema di Risk Management in sanità.
Tra le tante novità, dal 2017 è fatto obbligo alle Strutture Sanitarie di sottoscrivere una adeguata polizza di responsabilità civile professionale ovvero di avere un regime di autoritenzione del rischio ben amministrato. Infatti dal testo si può notare come il profilo di responsabilità in caso di sinistro sia stato ben delineato: la Struttura ha un obbligo contrattuale nei confronti del paziente, pertanto risponde in primis in caso di sinistro derivante da errore sanitario avvenuto nella Struttura stessa. Gli esercenti la professione sanitaria, obbligati anch’essi a sottoscrivere un’adeguata polizza per la copertura della loro attività professionale, in seguito potranno subire azione di rivalsa da parte della Struttura, ma solo in caso di colpa grave e soprattutto solo se la Struttura è in grado di dimostrare di avere messo i propri operatori sanitari nelle condizioni operative ottimali determinate con un approccio risk based.
Più in generale, quindi le Strutture hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema di Risk Management interno per poter rispondere in maniera ottimale alle esigenze di tutela del paziente, in tale ottica, qualora non abbiano già provveduto a farlo, dovranno organizzarsi in tempi rapidi (non dimentichiamo che la Legge è già in vigore da oltre un anno) per acquisire maggiore efficienza ed al contempo attuare questa moderna gestione del rischio prevista dal normativo.
Ma cosa è successo ad un anno dall’emanazione della Legge? Innanzitutto le denunce di sinistro sono aumentate. Infatti la legge prevede all’art. 13 che la Struttura avverta immediatamente i propri collaboratori del giudizio basato sulla sua responsabilità, che è per legge esteso anche alle trattative stragiudiziali intraprese dalle Strutture Sanitarie a seguito della loro chiamata in causa per medical malpractice da parte dei pazienti. Il fatto che la legge imponga tempi ristrettissimi per l’invio di queste comunicazioni, pena forti sanzioni, ha indotto gli ospedali e le cliniche private ad un uso smodato di questa norma. Inoltre, a causa dell’instabilità politica italiana che si è registrata nell’ultimo periodo, i decreti attuativi della Legge riguardanti la componente assicurativa non sono ancora stati emanati. Questo sembra aver indotto un atteggiamento attendista di talune Strutture Sanitarie, ma il non aver ancora formalizzato i parametri minimi di assicurazione non esonera in alcun modo le Strutture Sanitarie dal rispetto delle prescrizioni di Legge ovvero l’obbligatorietà assicurativa (o il regime di autoritenzione del rischio) e la responsabilità contrattuale in caso di sinistro. Il dato più allarmante si evidenzia proprio in queste Strutture Sanitarie che fanno orecchie da mercante, le quali, con la scusa dell’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, non hanno intenzione di adeguarsi ed anzi continuano a sostenere che siano gli esercenti la professione sanitaria a dover rispondere di eventuali danni e non la Struttura stessa. Ma se è vero che in questa situazione di stallo solo una sentenza della Cassazione potrebbe sistemare l’incertezza giuridica, è di contro chiaro che la Legge prevede una sanzione indiretta che si concreta nell’impossibilità della Struttura di rivalersi sull’esercente la professione sanitaria che abbia causato un danno poiché non messo nelle condizioni operative ottimali previste dal normativo, quindi la Struttura stessa dovrebbe sostenere l’onere complessivo del sinistro.
Ricordiamo che Assicuratrice Milanese, Compagnia leader di mercato per le polizze di responsabilità civile professionale, dispone da diversi anni di un ottimo e collaudato prodotto dedicato alle Strutture Sanitarie che risponde perfettamente alle esigenze di copertura per il Medical Malpractice, così come delineato dal nuovo normativo. Infatti, la polizza proposta dalla Compagnia è già adeguata alla Legge 24/2017 ed è l’unica sul mercato ad avere inserito 10 anni di retroattività, come stabilito dall’articolo 11 del discusso testo di legge.