Limitatamente ai soggetti abilitati all’esercizio della facoltà di rilasciare il Visto di Conformità e l’Asseverazione di cui all’art. 35 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di visto di conformità e asseverazione infedele, fatta eccezione per l’ipotesi di dolo.
La presente garanzia deve altresì intendersi estesa all’attività di predisposizione delle dichiarazioni IVA dalle quali emergano crediti IVA da portare in compensazione per importi superiori a Euro 5.000 ai sensi del Decreto legge 78/2009 Articolo 10 – comma 7, così come modificato dal decreto Legge 50/2017 articolo 3, oltre che alla compensazione di crediti fiscali di cui al comma 574 dell’Articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in euro 3.000.000,00.
L’Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l’ammontare delle stesse sia inferiore all’importo della franchigia di cui all’art. 4.1 – Limiti di indennizzo, delle condizioni di polizza.
L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
L’Assicurato conferma che il massimale di copertura R.C. Professionale pari a euro 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinata la cessazione e limitatamente all’attività di cui alla presente appendice, l’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e da questi denunciate nei cinque anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.