Assicurazione Professionale Commercialisti

Sei un Commercialista? La tua attività lavorativa è sottoposta a costanti possibilità di errori ed imprevisti che, se mal gestiti, possono compromettere sia la carriera che il tuo patrimonio personale. Pensa oggi ad assicurare il tuo domani, affidati alle soluzioni di Assicuratrice Milanese per tutelare la tua professione.

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Cosa Offre

La polizza, modulabile secondo le tue esigenze attraverso una combinazione di diverse garanzie, tutela per i danni cagionati a terze persone conseguenti a un fatto derivante da Responsabilità Civile inerente l’attività esercitata, nonché copre le richieste di risarcimento per gli infortuni subiti sul lavoro da parte dei dipendenti addetti all’impresa (RCO).

Consigliato a

Tutti i Commercialisti professionisti che intendono affidare la loro sicurezza in ambito lavorativo ad una Compagnia di Assicurazioni italiana solida ed esperta.

Garantiamo noi

  • Responsabilità Civile Professionale

    L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in quanto iscritto al relativo Albo e Sezione, svolta nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e da successive norme regolatrici. La Società in dipendenza di quanto stabilito all’Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

    1. le attività di gestione contabile e fiscale, la tenuta, l’aggiornamento e il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali;
    2. le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso, salvo quanto previsto al successivo punto f) e alle Condizioni Facoltative D) visto di conformità – Asseverazione e C) Certificazione Tributaria (Visto Pesante);
    3. le responsabilità derivanti all’Assicurato dall’espletamento delle funzioni di Curatore, Commissario giudiziale e liquidatore in tutte le procedure di natura concorsuale, concordato, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
    4. fatto colposo e/o doloso di collaboratori che svolgono la pratica a favore e presso L’Assicurato o lo Studio Associato Assicurato ovvero di collaboratori che svolgono la loro attività in esclusiva a favore e presso il Professionista Assicurato o lo Studio Associato Assicurato, ovvero i dipendenti dello Studio Professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un albo professionale;
    5. le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
    6. per le conseguenze derivanti all’Assicurato quale intermediario abilitato ai sensi del DPR 322 del 22/07/1998 (invio Telematico);
    7. per le attività di mediatore nella procedura di mediazione obbligatoria.

    Inoltre l’assicurazione vale:

    • per l’espletamento delle funzioni di giudice tributario (legge 13/04/1988 n° 117);
    • per la sola attività professionale dell’Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell’organo amministrativo o del Collegio Sindacale;
    • per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento. Per questo rischio resta a carico dell’Assicurato l’importo di Euro 2.600,00;
    • per l’attività di amministratore di condominio negli edifici;
    • per l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria.

     

    Si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei dati, precisata nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto ed in appendice di polizza, limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso.

    Retroattività Temporale

    L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.

    RCO dipendenti

    La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

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  • Postuma Illimitata

    L’assicurazione vale, esclusivamente a favore dell’Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato:

    1. Per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.
    2. Nel caso di cessazione dell’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo come previsto dall’articolo 2.2, per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.
    3. A favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.
  • Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile

    La garanzia è estesa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri professionali connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco – Revisore Contabile – Revisore Enti locali, svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.

    Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l’Assicurato avrà l’obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso, dichiarare i relativi emolumenti e sarà tenuto alla regolazione premio come previsto dall’articolo 2.6 – Regolazione Premio. La Società risponde della parte di responsabilità che compete all’Assicurato e la garanzia è prestata nei limiti del 30% del massimale assicurato, con scoperto a carico dell’Assicurato pari a 1/10 dell’importo di ogni sinistro col massimo di Euro 52.000,00.

    L’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre DUE ANNI prima della data di effetto della polizza e non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione del contratto. L’assicurazione non è operante per le posizioni di Sindaco in società che siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali prima della sottoscrizione del contratto.

  • Visto di conformità - Asseverazione

    Limitatamente ai soggetti abilitati all’esercizio della facoltà di rilasciare il Visto di Conformità e l’Asseverazione di cui all’art. 35 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di visto di conformità e asseverazione infedele, fatta eccezione per l’ipotesi di dolo.

    La presente garanzia deve altresì intendersi estesa all’attività di predisposizione delle dichiarazioni IVA dalle quali emergano crediti IVA da portare in compensazione per importi superiori a Euro 5.000 ai sensi del Decreto legge 78/2009 Articolo 10 – comma 7, così come modificato dal decreto Legge 50/2017 articolo 3, oltre che alla compensazione di crediti fiscali di cui al comma 574 dell’Articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.

    In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in euro 3.000.000,00.

    L’Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l’ammontare delle stesse sia inferiore all’importo della franchigia di cui all’art. 4.1 – Limiti di indennizzo, delle condizioni di polizza.

    L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

    L’Assicurato conferma che il massimale di copertura R.C. Professionale pari a euro 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere.

    In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinata la cessazione e limitatamente all’attività di cui alla presente appendice, l’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e da questi denunciate nei cinque anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.

  • Formula Young

    L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 ( tre ) anni alla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.

  • Certificazione Tributaria (Visto Pesante)

    Limitatamente ai soggetti abilitati all’esercizio della facoltà di rilasciare la Certificazione Tributaria di cui all’art. 36 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di Certificazione Tributaria infedele, fatta eccezione per l’ipotesi di dolo.

  • Franchigia fissa ed assoluta

    La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro (senza scoperto) di euro 500.

    Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.

    Garantiamo noi

    Rivolto a professionisti il cui compenso annuo sia inferiore ad euro 100.000

    • Responsabilità Civile Professionale

      L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 27 Ottobre 1953 n° 1067 (Dottore Commercialista) o dal D.P.R. 27 Ottobre 1953 n° 1068 (Ragioniere o Perito Commerciale) e da successive norme regolatrici. La Società in dipendenza di quanto stabilito all’Art. 20 – Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.

      Inoltre l’assicurazione vale per:

      1. l’espletamento delle funzioni di giudice tributario (legge 13/04/1988 n° 117);
      2. la sola attività professionale dell’Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell’organo amministrativo o del Collegio Sindacale;
      3. gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento. Per questo rischio resta a carico dell’Assicurato l’importo di Euro 2.600,00;
      4. l’attività di amministratore di condominio negli edifici.
      5. l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria.
      6. le attività di mediatore nella procedura di mediazione obbligatoria.
    • Tutela giudiziaria

      La Società assume a proprio carico, secondo le condizioni di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività professionale dichiarata e precisamente:

      1. le spese per l’intervento di un legale
      2. le spese peritali
      3. le spese di giustizia nel processo penale
      4. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.

      La garanzia comprende:

      1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti
      2. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge
      3. difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell’ Assicurato
      4. controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività
      5. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 270,00.

      La presente garanzia si intende prestata con massimale illimitato.

      Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.

      Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.

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    • Postuma Illimitata

      Ai sensi dell’art.1917 c.c. l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico, in dipendenza della responsabilità dedotta nel Contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente ai soli terzi danneggiati di cui sopra, l’indennità dovuta. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

    • Funzione di Giudice tributario

    • Mediatore nella procedura di mediazione obbligatoria

    • Ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente

    • Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

    • Attività di amministratore di condominio negli edifici

    • Attività di libero docente – titolare di cattedra universitaria

      • Set informativo

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      • Documento Informativo Precontrattuale

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      • Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo

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      Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.

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