Per esercitare il diritto alla garanzia postuma illimitata, l’Assicurato deve corrispondere alla Società l’apposito premio, a scelta, tra le due modalità previste dalle Condizioni facoltative P1 e P2, il cui richiamo sarà evidenziato in prima facciata di polizza.
L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto, il periodo di retroattività di cui all’Articolo 2.3 e la sua cessazione, per qualsiasi altro caso non previsto all’art. 2.4 Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n. 24.
Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.
La presente estensione di garanzia postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l’Assicurato abbia stipulato altra assicurazione per i medesimi rischi; sarà comunque possibile richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto, che verrà calcolato pro rata, ferma l’acquisizione di un premio minimo pari al 40% del premio imponibile versato. In tal caso l’estensione di garanzia postuma non sarà più riattivabile.