Assicurazione Professionale Medico Libero Professionista

La legge Italiana impone che ogni professionista stipuli un’adeguata polizza a copertura della propria attività lavorativa. Assicuratrice Milanese è una solida Compagnia di Assicurazioni con una trentennale esperienza nelle polizze professionali. Assicurandoti con noi ti garantiamo serietà, professionalità ed una comprovata competenza nel settore.

dottoressa in ospedale: assicurazione medical malpractice

Cosa Offre

Tutti i prodotti proposti dalla nostra Compagnia, modulabili secondo le tue esigenze attraverso la combinazione di diverse garanzie, rispondono per la Responsabilità Civile derivante dall’esercizio della tua attività professionale.

Consigliato a

Tutti i professionisti che intendono affidare la loro sicurezza in ambito lavorativo ad una Compagnia di Assicurazioni italiana solida ed esperta.

  • Responsabilità Civile Professionale

    L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art.2.7) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. La presente polizza opera in primo rischio.

    Retroattività Temporale

    L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c..

    RCO dipendenti

    La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

  • Spese Legali

    La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.   

    Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

    La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Personalizza la tua polizza con i servizi aggiuntivi

  • Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n.24

    L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell’attività professionale e di cancellazione dall’Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

    Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

  • Formula Young

    L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.

  • Attività di Dirigente - Capo Dipartimento

    Sono compresi in garanzia i danni derivanti dall’attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (ex Primario) e di Capo Dipartimento, con esclusione delle attività amministrative, contabili e di gestione del personale.

    Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.
    • Responsabilità Civile Professionale

      L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art.2.7) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. La presente polizza opera in primo rischio.

      Retroattività Temporale

      L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c..

      RCO dipendenti

      La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

    • Spese Legali

      La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.   

      Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

      La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

    Personalizza la tua polizza con i servizi aggiuntivi

    • Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n.24

      L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell’attività professionale e di cancellazione dall’Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

      Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

    • Formula Young

      L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.

    • Attività di Dirigente - Capo Dipartimento

      Sono compresi in garanzia i danni derivanti dall’attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (ex Primario) e di Capo Dipartimento, con esclusione delle attività amministrative, contabili e di gestione del personale.

      Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.
      • Responsabilità Civile Professionale

        L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art.2.7) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. La presente polizza opera in primo rischio.

        Retroattività Temporale

        L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c..

        RCO dipendenti

        La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

      • Spese Legali

        La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.   

        Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

        La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

      Personalizza la tua polizza con i servizi aggiuntivi

      • Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n.24

        L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell’attività professionale e di cancellazione dall’Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

        Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri

      • Postuma illimitata

        Per esercitare il diritto alla garanzia postuma illimitata, l’Assicurato deve corrispondere alla Società l’apposito premio, a scelta, tra le due modalità previste dalle Condizioni facoltative P1 e P2, il cui richiamo sarà evidenziato in prima facciata di polizza. 

        L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto, il periodo di retroattività di cui all’Articolo 2.3 e la sua cessazione, per qualsiasi altro caso non previsto all’art. 2.4 Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n. 24.

        Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

        Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

        La presente estensione di garanzia postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l’Assicurato abbia stipulato altra assicurazione per i medesimi rischi; sarà comunque possibile richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto, che verrà calcolato pro rata, ferma l’acquisizione di un premio minimo pari al 40% del premio imponibile versato. In tal caso l’estensione di garanzia postuma non sarà più riattivabile.

        Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.
        • Responsabilità Civile Professionale

          L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art.2.7) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. La presente polizza opera in primo rischio.

          Retroattività Temporale

          L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c..

          RCO dipendenti

          La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

        • Spese Legali

          La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.   

          Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

          La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

        Personalizza la tua polizza con i servizi aggiuntivi

        • Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n.24

          L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell’attività professionale e di cancellazione dall’Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

          Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

        • Postuma Illimitata

          Per esercitare il diritto alla garanzia postuma illimitata, l’Assicurato deve corrispondere alla Società l’apposito premio, a scelta, tra le due modalità previste dalle Condizioni facoltative P1 e P2, il cui richiamo sarà evidenziato in prima facciata di polizza. 

          L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto, il periodo di retroattività di cui all’Articolo 2.3 e la sua cessazione, per qualsiasi altro caso non previsto all’art. 2.4 Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n. 24.

          Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

          Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

          La presente estensione di garanzia postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l’Assicurato abbia stipulato altra assicurazione per i medesimi rischi; sarà comunque possibile richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto, che verrà calcolato pro rata, ferma l’acquisizione di un premio minimo pari al 40% del premio imponibile versato. In tal caso l’estensione di garanzia postuma non sarà più riattivabile.

          Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.

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