L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Architetto iscritto al relativo Ordine.
La Società in dipendenza di quanto stabilito all’Art. 21 – Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a termini di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) oltre alle spese di difesa nei limiti degli articoli 27,28,29,30 e 31 della garanzia Tutela Giudiziaria, per danni involontariamente cagionati ai clienti, ai mandanti, ai committenti, ai loro dipendenti o collaboratori ed a coloro dei quali ha ricevuto l’incarico, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, compresi i danni alle opere per rovina totale o parziale delle opere stesse, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall’Assicurato stesso o da qualsiasi altra persona della quale l’Assicurato è legalmente responsabile, nell’espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di Architetto che esercita la libera professione.
Retroattività Temporale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.
RCO dipendenti
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.