Assicurazione Professionale Avvocati

Proteggere gli altri è il compito di ciascun Avvocato ma quando si tratta di tutelarsi in caso di rischi professionali connessi all’attività lavorativa, quali sono gli strumenti a disposizione di questo professionista? Assicuratrice Milanese offre alla categoria una polizza RCP modulabile e sicura, per poter svolgere in piena tranquillità la propria professione.

uomo in giacca e cravatta con ufficio sullo sfondo

Cosa Offre

La polizza, modulabile secondo le tue esigenze attraverso una combinazione di diverse garanzie, tutela per i danni cagionati a terze persone conseguenti a un fatto derivante da Responsabilità Civile inerente l’attività esercitata, nonché copre le richieste di risarcimento per gli infortuni subiti sul lavoro da parte dei dipendenti addetti all’impresa (RCO).

Consigliato a

Tutti gli Avvocati professionisti che intendono affidare la loro sicurezza in ambito lavorativo ad una Compagnia di Assicurazioni italiana solida ed esperta.

Garantiamo noi

  • Responsabilità Civile Professionale

    L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Avvocato iscritto all’Albo del relativo Ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.

    L’assicurazione copre, altresì, la responsabilità civile dell’Avvocato derivante da fatti colposi o dolosi dei collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, facenti parte dello studio professionale dell’assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all’art.108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domicilia tari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;

    1. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a euro 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di euro 500,00.
    2. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione copre le responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

    Inoltre l’assicurazione vale:

    • Per la sola attività professionale dell’Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell’organo amministrativo o del Collegio Sindacale.
    • Per l’attività di amministratore di condominio negli edifici.
    • Deposito telematico obbligatorio degli atti processuali e dei documenti, cosiddetto Processo Civile Telematico di cui al D.L. n.° 90/2014.
    • Per l’attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette – redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali – rappresentanza per rapporti tributari.

    La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità a questi attribuibili.

    • Per l’attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.

    Retroattività Temporale

    L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.

    RCO dipendenti

    La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

  • Spese Legali

    La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

    Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

    La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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  • Garanzia Postuma

    In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall’Albo, inclusa la cessazione dell’attività con chiusura della P.IVA, l’assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell’assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla date di cessazione dell’attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai sinistri avvenuti dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell’attività.

    L’assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 150% del premio riferito all’ultima annualità in corso.

    Ai fini della proroga di cui sopra il massimale indicato in polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all’art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

    In caso di radiazione dall’Albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all’Albo e riprenda ad esercitare l’attività professionale.

  • Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile

    La garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri professionali connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco – Revisore Contabile – svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.

    Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l’Assicurato avrà l’obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso e  dichiarare i relativi emolumenti.

  • Funzioni Pubbliche

    La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

    1. All’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, Curatore dell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi.
    2. All’espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario, limitatamente alle responsabilità che competono all’Assicurato in base alle leggi vigenti.
    3. All’attività di giudice, membro delle commissioni tributarie, limitatamente alle responsabilità che competono all’Assicurato in base alla Legge 13/04/1988 n. 117.
    4. All’attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex. L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.
  • Franchigia fissa ed assoluta

    In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia assoluta da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.500, in funzione del massimale di polizza scelto.

    Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.

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