L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Avvocato iscritto all’Albo del relativo Ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.
L’assicurazione copre, altresì, la responsabilità civile dell’Avvocato derivante da fatti colposi o dolosi dei collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, facenti parte dello studio professionale dell’assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all’art.108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domicilia tari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;
- La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a euro 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di euro 500,00.
- In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione copre le responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Inoltre l’assicurazione vale:
- Per la sola attività professionale dell’Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell’organo amministrativo o del Collegio Sindacale.
- Per l’attività di amministratore di condominio negli edifici.
- Deposito telematico obbligatorio degli atti processuali e dei documenti, cosiddetto Processo Civile Telematico di cui al D.L. n.° 90/2014.
- Per l’attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette – redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali – rappresentanza per rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità a questi attribuibili.
- Per l’attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.
Retroattività Temporale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.
RCO dipendenti
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.