Assicurazione Professionale Medici Dipendenti Ospedalieri – Colpa Grave

Proteggere il tuo lavoro quotidiano significa proteggere anche la tua persona. Oltre ad essere obbligatoria per legge, la polizza di responsabilità civile garantisce al medico ospedaliero dipendente una copertura assicurativa in grado di tutelare la professione e la propria sfera economica.

dottore in ospedale: assicurazione professionale medici dipendenti ospedalieri

Cosa Offre

La polizza, modulabile secondo le tue esigenze attraverso una combinazione di diverse garanzie, ti tiene indenne da quanto da te dovuto quale civilmente responsabile esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili per colpa grave e derivanti dall’azione di rivalsa esperita dall’impresa di assicurazioni o dall’azienda pubblica.

Consigliato a

Tutti i Medici Dipendenti Ospedalieri che intendono affidare la loro sicurezza in ambito lavorativo ad una Compagnia di Assicurazioni italiana affidabile ed esperta.

Esclusiva garanzia per Rivalsa Colpa Grave da parte delle Strutture Ospedaliere Pubbliche

  • Responsabilità Civile Professionale

    L’Assicurazione tiene indenne il Medico lavoratore subordinato per l’azione di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga, esercitata dalla struttura pubblica o dalla sua Impresa di Assicurazioni, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danneggiato e se il Medico assicurato è stato dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza passata in giudicato.
    La Polizza è conforme alla c.d. Legge Gelli (Legge dell’8/3/2017 n. 24) ed al relativo decreto attuativo (Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15/12/2023 n. 232) che stabilisce i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di Assicurazione.

    Retroattività Decennale

    L’Assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a comportamenti gravemente colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di effetto della Polizza.

  • Spese Legali

    La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Compagnia. La Compagnia riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.   

    Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

    La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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  • Postuma decennale per cessazione definitiva dell'attività

    In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività professionale l’Assicurazione vale, nei casi di operatività della Polizza, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di efficacia della Polizza, incluso il periodo di retroattività, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci (10) anni successivi alla cessazione dell’attività con cancellazione dall’Albo.

  • Condanna in solido con la struttura - Rivalsa in sede civile e condanna al pagamento della provvisionale

    ✓ L’Assicurazione garantisce l’Assicurato nei casi in cui sia condannato unitamente alla Struttura pubblica e/o alla sua Impresa di Assicurazione al risarcimento di danni.

    ✓ L’Assicurazione garantisce l’Assicurato nei casi di azione civile di rivalsa per colpa grave anticipata esperita giudizialmente dalla Struttura pubblica e nei casi di azione civile di rivalsa e/o surrogazione per colpa grave anticipata esperita nei confronti dell’Assicurato giudizialmente dall’Impresa di assicurazioni della Struttura pubblica,  nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

    ✓ L’Assicurazione garantisce l’Assicurato nei casi in cui sia stato penalmente condannato al pagamento di una provvisionale e la Struttura pubblica e/o la sua Impresa di Assicurazione non abbiano provveduto al pagamento

  • Dirigente/Direttore sanitario/Capo dipartimento

    Sono comprese in garanzia le Perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti dall’attività di di Dirigente responsabile di struttura complessa (ex Primario) o semplice e di Capo Dipartimento, Direttore Sanitario o di analoga funzione organizzativa, nell’esercizio delle funzioni di organizzazione, direzione, coordinamento.

  • Ulteriori incarichi

    L’Assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato in conseguenza di Perdite patrimoniali cagionate a terzi per atti, fatti, omissioni, ritardi, conseguenti:
    ad incarichi di CTU nominato dall’Autorità giudiziaria o CTP;
    all’attività di certificazione svolta nell’ambito dell’attività medica dichiarata;
    ✓ ad incarichi nel procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, in riferimento alle controversie aventi ad oggetto materie di competenza dell’Assicurato.

  • Prestazioni occasionali

    L’Assicurazione comprende le attività svolte dal Medico dipendente pubblico titolare di rapporto di lavoro non esclusivo con la Struttura, in forma occasionale e non continuativa senza finalità di lucro e/o di natura estetica, per la cura di patologie croniche non acute.

    Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.

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